IL LIBRO DELL'ESODO
MEDITAZIONI SUL LIBRO DELL'ESODO - 16
Capitolo 23, 1-33.
Mosè spezza le tavole della legge  Clicca l'immagine per ingrandire
Da Es. 20,22 fino ad Es.23,19 troviamo una sezione che parla
di leggi civili, penali, rituali, detta impropriamente codice
dell’alleanza (da Es.24,7), termine che, di per
sé, è riferito al decalogo.
Leggiamo il capitolo, raccomandando di riprendere a casa
quanto non rifletteremo insieme.
Probabilmente pochi di noi hanno simpatia per i testi
giuridici che suonano noiosi e ripetitivi. E’ necessario
invece avere un po’ di pazienza e provarci: scopriremo
molte cose interessanti. Scopriremo forse, in particolare, che
sulle norme giuridiche dell’A.T. e del mondo ebraico che le
interpreta e le vive, abbiamo alcuni pregiudizi.
Il codice dell’alleanza è di fonte
“E”, quindi è fondamentalmente antico; è
elaborato però in tempi successivi e contiene regole
stabilite più tardi. Il fatto che presenti forti somiglianze
con il famoso codice di “Ammurapi” e con altri
modelli legislativi, afferma che rispecchia un diritto comune al
mondo semitico antico; presenta tuttavia anche caratteristiche
specifiche che ne fanno un diritto proprio.
Le singole sezioni di questo piccolo corpus legislativo, a ben
guardare, riprendono e interpretano i diversi articoli del
decalogo, ponendoci di fronte ad un fatto e ad un criterio molto
importanti e attuali: nessuna regola è viva se non viene
interpretata e se non viene resa visibile secondo le situazioni
che cambiano.
Essere vissuta, in quanto elemento d’alleanza
è, infatti, il suo scopo. Nasce da questa realistica idea di
fedeltà (bisogna sapere interpretare e cambiare per essere
veramente fedeli) la concezione ebraica che Mosè riceva sul
monte la legge scritta (Torah she ‘al qitab) incisa
dal dito divino e la legge orale ( Torah she be ‘al
pe) che è contenuta nella precedente e che
l’intelligenza, il senso della storia e la
spiritualità dell’uomo devono estrarre dalla prima,
proprio per mantenersi adeguati all’alleanza in ogni tempo
e circostanza. In buona sostanza, non il letteralismo che
garantisce la fedeltà, ma lo studio.
La cosiddetta legge orale non è quindi
un’invenzione umana, ma la stessa legge del Sinai che, per
così dire, s’incarna via via nelle situazioni storiche
che cambiano continuamente, mentre con il suo impegno
d’interpretazione l’uomo collabora alla redenzione
del mondo: è opportuno ricordarlo, dati i molti pregiudizi
che ancora circolano sul mondo ebraico, come giuridista e
formalista, ma sostanzialmente incapace di adeguarsi e
d’amare. Semmai, è il contrario.
La prima sezione del testo, vv.1-9, presenta infatti una serie
d’indicazioni sull’esercizio della giustizia e della
solidarietà, costruite principalmente in chiave negativa.
Esse esigono un’oggettività di giudizio pressoché
assoluta, per la quale può non avere valore il criterio
della maggioranza (v.2), e che non concede privilegi neppure al
povero, il che è abbastanza sorprendente per noi.
Esigono attenzione ai beni del nemico per lo stesso amore
d’oggettività e come deterrente alla libera vendetta,
concessa dal diritto del tempo, come anche attenzione alla
situazione del ger, termine che noi traduciamo
“straniero”, ma che, propriamente significa
“profugo”, “rifugiato”, come attesta la
motivazione del v.9.
Lo “straniero” di cui qui si parla non è tale
per libera decisione, ma uno sradicato dalla propria patria di
diritto, e costretto, da straniero, a risiedere in casa altrui:
Israele ha provato questa condizione in Egitto e non deve
considerare la sua storia come un ricordo remoto e mezzo morto.
Essa è invece il codice genetico della sua vita presente e
futura.
Dovremo notare, ugualmente, come questo codice sia fatto
soprattutto di massime che pur all’interno di regole
specifiche, di fatto tendono a fondare un’etica e una
mentalità piuttosto che una legislazione in senso stretto
(definire questa, anzi, sarà nel futuro il compito
dell’interpretazione).
In base ad esse povero e rifugiato sono soggetto e oggetto del
diritto, non già del buon cuore, come dire che sempre e in
ogni caso deve essere rispettata l’integrità e la
singolarità della persona che, solo per il fatto di esserci,
ha diritto al rispetto allo stesso modo che lo esigiamo per noi
stessi.
La sezione dei vv.10-13 riguarda una disposizione dalle ampie
conseguenze. Qui si parla non solo del sabato, come termine della
settimana, ma addirittura di una settimana d’anni e di un
anno sabbatico.
A prima vista questo discorso sembrerebbe fuori posto rispetto
alle disposizioni precedenti. Se invece valutiamo le motivazioni
di quanto è disposto, vedremo che la posizione è
coerente con quanto detto sopra. Si tratta infatti dello stesso
discorso di giustizia che si estende da servi, indigenti,
rifugiati, sino agli animali, tanto selvatici quanto domestici, e
alla terra.
Ogni abitante del paese ha diritto al sostentamento, al riposo
e al rispetto: il settimo anno esprime una tensione irrevocabile
alla giustizia. Come istituzione esso non fu mai operativo nei
termini qui espressi, né lo scopo della disposizione era
forse di essere presa alla lettera. E’ piuttosto
un’affermazione profetica della signoria divina sulla
creazione: nessuno è autorizzato ad impadronirsi delle
risorse, così come non deve ridurre i propri simili a
risorse da sfruttare.
Il v.13, del resto, ci fornisce ancora una volta la
motivazione di tutto: nel paese giurato ai padri si vive nel
servizio di Dio, perché servire Dio è appunto il fine
della liberazione dalla schiavitù d’Egitto e da
qualsivoglia schiavitù idolatria. Esso si manifesta nel
rifiuto di pronunciare il nome di altri dei e
nell’osservanza di regole sociali che consentano ai propri
simili lo stesso servizio.
La strettissima relazione tra giustizia e rifiuto
dell’idolatria è alla base della risposta di Gesù
ai dottori della legge (Mt.22,34ss).
Strettamente legata alla disposizione sull’anno
sabbatico sta una sezione sulle tre feste (vv.14ss) che in epoca
successiva comporteranno il pellegrinaggio a Gerusalemme
(Shlosha Regalim): pesah, shabau ‘ot, sukkot:
pasqua, pentecoste, capanne rispettivamente. Sono feste agricole,
qui storicizzate con il riferimento all’uscita
dall’Egitto che diventerà il loro riferimento
costante.
Queste feste saranno l’asse portante dell’anno
liturgico ebraico: parlarne qui non fa che ripetere quanto
abbiamo già detto: la signoria di Dio, la sua celebrazione e
il suo inveramento nella giustizia sono il cuore della vita del
popolo.
Troviamo poi menzionata una norma di cui non sappiamo il
significato (v.19b), anche se esisteva presso altri ambiti del
mondo semitico (Ugarit) un rito magico che esigeva di cuocere
appunto il capretto nel latte della madre in un rito della
fertilità. Potrebbe quindi trattarsi di un divieto di
pratiche idolatriche. E’ in ogni caso una norma
interessante perché ci permette di entrare un momento nel
problema dell’interpretazione.
Non conoscendone infatti il motivo preciso, è stata presa
nel mondo ebraico lungo i secoli, nella maniera più
restrittiva possibile, per mantenersi…dalla parte del
sicuro. Talché la cucina ebraica vieta l’uso
contemporaneo di latticini e carne ( il che mette certamente in
crisi gran parte della nostra gastronomia dove formaggio, salse
di latte e panna sono onnipresenti e mescolati alla carne), ma
vieta altresì che si assuma carne a meno di due ore di
distanza da latte e derivati, ed esige, nelle famiglie molto
rigorose, batterie da cucina diverse e così avanti. Tutto
dipende dal proprio grado d’osservanza.
Il nostro capitolo si chiude con una sezione (vv.20-33) che
rafforza quanto già abbiamo meditato. Non è un testo di
tipo legislativo in senso stretto, ma ha a che fare con la
struttura dell’alleanza.
I patti di vassallaggio del Vicino Oriente Antico che
conosciamo prevedevano sempre, dopo le clausole su cui
l’alleanza era conclusa e che qui sono rappresentate dalle
diverse disposizioni legislative, una sezione finale di
maledizioni e benedizioni che sancivano i rapporti tra il
contraente principale e il vassallo in base al criterio se
sarai fedele, benedetto te, se sarai infedele, maledetto
te.
Il valore di queste formule era apotropaico, non
corrispondevano cioè ad un vero progetto d’intervento
da parte del sovrano che stipulava il patto, ma intendevano
dissuadere il vassallo dall’infedeltà presentandogli
le possibili infauste conseguenze dello spergiuro o, al contrario
quelle fauste della fedeltà.
Nel nostro caso abbiamo solo benedizioni.
Tuttavia ciò che sta realmente al centro del redattore
è riproporre ancora una volta, il rifiuto assoluto e totale
dell’idolatria, l’unico vero peccato cui i singoli
“peccati” sono riconducibili.
Al centro della sezione sta infatti (v.25) un forte richiamo
al servizio divino; poi essa si chiude con un severo monito in
cui si dà per scontato che l’integrazione con i
filistei sia l’anticamera dell’idolatria (v.33).
E’ chiaro che un simile monito può anche essere
l’anticamera dell’integralismo, di cui oggi vediamo
tristi conseguenze, proprio in nome della fede religiosa, in
diverse parti del mondo.
Di fatto questo non fa che dimostrare ciò che Israele ha
sempre sostenuto, ossia la necessità di interpretare i testi
sacri, non per amore di letteralismo, ma per l’esigenza di
vivere in conformità ad essi.
Per questo un grande maestro rabbinico, ad un pagano che gli
aveva chiesto provocatoriamente di spiegargli tutta la Torah nel
tempo in cui egli stava su una gamba sola, rispose: “Non
fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te. Questa
è tutta la Torah: adesso va e studia”.
Dove il doppio imperativo “va” (in mezzo alla
gente, a contatto con la storia) e studia (quello che il Signore
ha rivelato) è, evidentemente, il segreto per evitare sia la
trappola dell’assimilazione sia quella
dell’integralismo.
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